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Le leggi fascistissime

Il termine «leggi fascistissime» identifica una serie di norme giuridiche, emanate tra il 1925 e il 1926, che sancirono l’inizio della trasformazione dell’ordinamento giuridico del Regno d’Italia in senso autoritario. Tale processo di graduale erosione delle prerogative democratiche del Paese venne tuttavia portato a compimento soltanto nel 1939, quando l’istituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni eliminò dall’ordinamento statale ogni residua parvenza di suffragio. In particolare, i provvedimenti in oggetto stabilivano che:

  • il Partito Nazionale Fascista era l’unico legale (vennero di conseguenza sciolte tutte le formazioni politiche, le associazioni e le organizzazioni accusate di esplicare azione contraria al regime);
  • il capo del governo doveva rispondere del proprio operato unicamente al re d’Italia e non più al parlamento (la cui funzione venne così ridotta a semplice luogo di ratifica degli atti adottati dal potere esecutivo);
  • il Gran Consiglio del fascismo, presieduto dallo stesso Mussolini e composto da vari notabili del regime, era innalzato al rango di organo supremo del partito fascista, nonché massimo organo costituzionale del Regno d’Italia;
  • tutte le associazioni di cittadini dovevano essere sottoposte al controllo delle autorità di Pubblica Sicurezza;
  • gli unici sindacati riconosciuti erano quelli fascisti (scioperi e serrate vennero tassativamente proibiti);
  • funzionari di nomina governativa sostituivano le amministrazioni comunali e provinciali elettive, che risultavano pertanto abolite;
  • tutte le testate giornalistiche dovevano essere sottoposte a controllo ed eventuale censura qualora si ravvisassero al loro interno contenuti ritenuti anti-nazionali o di mera critica nei confronti del governo.

Venne inoltre sancita l’istituzione di una serie di misure ed organi repressivi:

  • il confino politico per gli oppositori, che prevedeva la messa al bando degli antifascisti dalla società civile;
  • il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, con competenza sui reati contro la sicurezza dello Stato (per i quali era prevista anche la pena di morte) ed un collegio giudicante formato da membri della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle Forze Armate;
  • l’OVRA, la polizia segreta del regime, operativa a partire dal 1927.
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